Con la sentenza n. 11128 del 2021, la Corte di Cassazione si è espressa sul discusso tema della disciplina dello scarico/trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e del relativo regime sanzionatorio, soprattutto con riferimento alla tanto discussa differenza con le acque reflue industriali.

 

Il dilemma, per diverso tempo, è stato, infatti, la natura dell’acqua meteorica di dilavamento, se e quando questa dovesse essere considerata refluo industriale con la conseguente applicazione della relativa disciplina, atteso che l’azione di dilavamento dell’acqua piovana comporta inevitabilmente la commistione della stessa con altri elementi, quali detriti, polveri, etc..

La questione è stata affrontata dalla sentenza attraverso la ricostruzione della normativa succedutasi nel tempo, soprattutto rispetto alle modifiche apportate all’art. 74 lett. h) del d.lgs. 152/2006 sulle acque reflue industriali, e l’analisi delle diverse posizioni assunte, nel tempo, dalla giurisprudenza della stessa Corte, fino ad arrivare alla definitiva distinzione, sia per definizione che per normativa applicabile (con riferimento allo scarico, trattamento, autorizzazioni e regime sanzionatorio), tra le acque reflue industriali (ex art. 74 lett. h. d.lgs. 152/2006) e le acque meteoriche di dilavamento (ex art. 113 stesso Decreto e disciplinate nel dettaglio a livello regionale). La natura di refluo industriale delle acque meteoriche di dilavamento vi è solo se quest’ultime risultino contaminate da sostanze derivanti dallo svolgimento di una determinata attività/processo produttivo nel sito interessato.

Ai fini della distinzione tra acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue industriali, ma anche tra quest’ultime e le acque reflue domestiche, dato dirimente non è neppure il grado o la natura dell’inquinamento delle acque, ma la natura dell’attività dalle quali esse provengono, essendo necessario, ai fini dell’inquadramento nella disciplina del refluo industriale, che l’acqua scaricata derivi da un’attività produttiva.

Diversamente, la disciplina applicabile alle acque meteoriche di dilavamento, non contaminate da sostanze dell’attività produttiva del sito, è quella di cui all’art. 113 del d.lgs. 152/2006, che affida alle Regioni la disciplina e l’attuazione sia delle forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; sia l’individuazione dei casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione; con il chiarimento che le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del d.lgs. 152/2006.

Ai sensi dei successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 113, “le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee”.

Chiarisce la Corte che anche la modalità di convogliamento delle acque reflue ha un ruolo importante nell’applicazione della disciplina delle acque, essendo presente nell’art. 74 citato un riferimento espresso allo “scarico” così che “la disciplina delle acque è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi ricettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile, mentre in tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applica, invece, la disciplina sui rifiuti”.

In conclusione, ad avviso della Cassazione, l’acqua meteorica di dilavamento è soggetta alla disciplina dell’art. 113 del d.lgs. 152/2006 ed a quella regionale di riferimento, a meno che non sia contaminata da sostanze derivanti dall’attività produttiva svolta sul sito d’interesse, così da essere, invece, sottoposta alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali ovvero a quella sui rifiuti liquidi in assenza di scarico.

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